Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione “Comitato don Peppe Diana”, la cui durata è illimitata.

Art. 2 SEDE L'associazione ha sede legale in Casal di Principe, Corso Umberto I, n°153. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE L’associazione non ha scopo di lucro. I proventi dell’attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Scopo dell'associazione è:

  • a) costruire la memoria di don Giuseppe Diana, contestualizzando la sua vita di persona normale in una realtà problematica;
  • b) favorire nelle nuove generazioni la speranza, l’impegno e l’assunzione di responsabilità;
  • c) promuovere i diritti dell'individuo e sostenere la dimensione di responsabilità delle reti personali, la solidarietà tra le generazioni ed i gruppi sociali all'interno di una comunità orientata ai valori della giustizia e della coesione sociale;
  • d) orientare il proprio intervento verso l'insieme delle società, superando ogni ottica settoriale e assistenziale, per bloccare e prevenire i processi di esclusione sociale e contrastare le situazioni di vecchie e nuove povertà, valorizzando le risorse umane di tutti i cittadini ed i gruppi sociali, a cominciare dalle fasce deboli per ottenere la piena realizzazione del diritto di cittadinanza e la vera uguaglianza nella partecipazione;
  • e) aumentare progressivamente la capacità di autodeterminazione della società civile e il potere di scelta dei cittadini, attraverso un'azione costante di promozione curso design de interiores contra ebaconline, incentivazione e di supporto delle istituzioni, secondo un corretto e concreto principio di sussidiarietà;
  • f) promuovere una cultura della cittadinanza, della legalità, della solidarietà, dell'ambiente basata sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro le mafie;
  • g) valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta ai fenomeni mafiosi e ai poteri occulti, in attività di prevenzione, in azioni di solidarietà, di reciprocità, soprattutto nei confronti delle vittime delle mafie, e nell'educazione alla cittadinanza;
  • h) favorire la nascita di un collegamento stabile tra tutte le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati per la legalità, la cittadinanza e contro la camorra nei diversi settori di attività civili e sociali (dalla cultura all'economia, dalla ricerca all'educazione, dalla assistenza allo sport);
  • i) promuovere un dialogo e una collaborazione, anche in forma di servizi, tra i soggetti aderenti al Comitato don Peppe Diana e le istituzioni; Statuto Comitato don Peppe Diana - 2012 2/6
  • j) promuovere l'elaborazione di strategie di lotta nonviolenta contro il dominio camorrista del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso;
  • k) promuovere l’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
  • l) Individuare e promuovere organiche iniziative di intervento per accrescere la conoscenza del fenomeno estorsivo e dell’usura, mediante azioni di informazione e sensibilizzazione sui rischi derivanti da questi reati e sull’attività delle associazioni antiracket ;

Il Comitato don Peppe Diana persegue le proprie finalità attraverso attività di servizio quali, a puro titolo esemplificativo:

  • a) organizzare iniziative culturali, di approfondimento e di informazione sul fenomeno camorrista e sulle strategie di risposta ad esso;
  • b) realizzare azioni educative e didattiche sui temi dell’impegno civile e sociale per una cittadinanza attiva;
  • c) pubblicare materiali relativi alle iniziative di cui al punto a), nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente alle finalità del Comitato don Peppe Diana;
  • d) organizzare attività di formazione per insegnanti, studenti, operatori sociali e per chiunque intenda impegnarsi per la crescita della cultura della cittadinanza, della legalità, della solidarietà, della nonviolenza e della tutela dell'ambiente;
  • e) raccogliere, organizzare e diffondere documentazione aggiornata sulle mafie e le possibili strategie per combatterle;
  • f) coordinare un'attività capillare di monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno camorrista e della lotta ad esso, nei diversi contesti;
  • g) redigere periodicamente una o più relazioni sull'evoluzione del fenomeno camorrista e delle risposte sociali e istituzionali ad esso, basata sui risultati dell'attività di cui al punto e) e su ogni altro materiale disponibile;
  • h) definire e supportare strategie d’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati per l’utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla camorra;
  • i) attivare una rete informatica interattiva tra gli associati;
  • j) realizzare campagne su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative;
  • k) promuovere scambi e gemellaggi tra i soggetti aderenti al Comitato don Peppe Diana;
  • l) organizzare manifestazioni culturali, sportive e promuovere spettacoli anche al fine di autofinanziarsi.
  • m) prevedere intervento e costituzione di parte civile nei procedimenti penali, civili e amministrativi per reati di particolare rilevanza sociale;

Il Comitato don Peppe Diana predispone e fornisce, in coerenza con le proprie finalità, ogni altro servizio che possa favorire la crescita e migliorare l'efficacia dell'azione dei propri aderenti ed il loro radicamento sociale e culturale. Il Comitato don Peppe Diana potrà inoltre aderire ad iniziative e realtà associative che perseguono medesimi obiettivi e potrà compiere ogni altro atto finalizzato al raggiungimento delle proprie finalità. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Statuto Comitato don Peppe Diana - 2012 3/6

Art. 4 I SOCI E SOSTENITORI Ci sono due categorie di soci: - Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. - Soci effettivi: le associazioni, gli enti non lucrativi di diritto privato e gli altri soggetti collettivi operanti a livello locale o nazionale, italiani o stranieri, che perseguano finalità analoghe e compatibili con quelle del “Comitato don Peppe Diana”. Assumono, inoltre, qualifica di socio i sostenitori eletti alle cariche sociali del Comitato don Peppe Diana, di cui all'articolo 8 del presente statuto. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. E’ ammesso che singole persone fisiche aderiscano al Comitato don Peppe Diana in qualità di sostenitori. Tale forma di adesione è condizionata alla presentazione di una domanda scritta, ed al suo accoglimento da parte del Direttivo. La domanda di adesione all’associazione in veste di sostenitore s’intende accolta salvo rigetto motivato entro 60 giorni. In caso di rigetto il richiedente potrà ricorrere, entro 30 giorni, all’assemblea, la quale deciderà entro 60. Ogni sostenitore ha diritto a ricevere regolarmente tutti i materiali prodotti dall’Assemblea di collaborare alle attività e di far parte delle strutture di lavoro. Ogni sostenitore ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle istanze dell’associazione previste dal presente Statuto, e di avanzare proposte. I sostenitori hanno la facoltà, secondo modalità definite nel regolamento, di riunirsi in un'apposita assemblea ed eleggere i propri rappresentanti che partecipano, con diritto di voto, alle assemblee. Ogni sostenitore è eleggibile (dai soci del Comitato don Peppe Diana riuniti nelle istanze previste dal presente Statuto) a tutte le cariche sociali del Comitato don Peppe Diana, e acquisisce in tal caso anche la qualifica di socio e il diritto di voto. Nessun socio e nessun organismo territoriale può assumere il nome di “Comitato don Peppe Diana”, che resta riservato all'associazione come tale. In base alle disposizioni di legge 196/03 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Coordinamento operativo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma Statuto Comitato don Peppe Diana - 2012 4/6 volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Coordinamento operativo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Coordinamento operativo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI Gli organi dell'associazione sono: - L'assemblea dei soci; - Il coordinamento operativo - Il coordinatore Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Coordinatore dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

• Avviso scritto da inviare con lettera semplice o email agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

• Avviso affisso nei locali della Sede almeno 15 giorni prima.L'Assemblea dei soci è convocata dal Coordinatore almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Coordinatore stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Coordinamento operativo. Deve inoltre essere convocata

  • a) quando il Coordinamento operativo lo ritenga necessario;
  • b) quando la richiede almeno un decimo dei soci. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea ordinaria

  • a) elegge il Coordinatore; Statuto Comitato don Peppe Diana - 2012 5/6
  • b) elegge il Coordinamento operativo;
  • c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  • d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
  • e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
  • f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Coordinamento operativo;
  • g) approva il programma annuale dell'associazione.
  • e) elegge, qualora lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario che partecipa, in qualità d’invitato permanente ai lavori del Coordinamento operativo con voto consultivo.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Coordinatore e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Coordinatore nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

  • a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  • b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

 

Art. 10 IL COORDINAMENTO OPERATIVO L'associazione è amministrata da un Coordinamento operativo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri. La convocazione del Coordinamento operativo è decisa dal Coordinatore o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Coordinamento operativo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Coordinatore.

Il Coordinamento operativo:

  1. 1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
  2. 2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
  3. 3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico/finanziario.
  4. 4. ammette i nuovi soci
  5. 5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Coordinamento operativo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Coordinamento operativo sono previste almeno le seguenti figure: il Coordinatore (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Coordinatore, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Coordinamento operativo stesso).

Art. 11 IL COORDINATORE Il Coordinatore ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Coordinamento operativo e l'assemblea. Statuto Comitato don Peppe Diana - 2012 6/6 Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Coordinamento operativo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono: - dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Coordinamento operativo e ratificata dall'assemblea; - dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Coordinamento operativo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione. - da iniziative promozionali I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito esclusivamente a favore di attività istituzionali previste nello statuto. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCIO I bilanci sono predisposti dal Coordinamento operativo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata a fini di utilità sociale.

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.